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CODICE DEL TERZO SETTORE

Nel novero dei soggetti di diritto, nel nostro ordinamento rientrano anche le formazioni sociali in cui la persona umana si sviluppa e si arricchisce, anche per l’esplicito richiamo del Legislatore costituzionale. Proprio tramite la loro attività può darsi attuazione concreta, all’interno dell’ordinamento giuridico, ad un altro principio di rango costituzionale: la solidarietà sociale. Queste le organizzazioni di volontariato (Odv): enti senza fini di lucro anche indiretto, che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. Giuridicamente, tali enti possono costituirsi in diverse forme ed essere portatrici di una pluralità di interessi (ad es., associazioni sportive dilettantistiche, onlus, di promozione sociale, di volontariato), purché le stesse rimangano sempre compatibili col fine solidaristico dell’organizzazione.

Altre tipologie di enti, già disciplinati dal codice civile, che perseguano un preciso scopo di pubblica utilità sono poi le fondazioni (caratterizzate dalla destinazione, a tal fine, di un patrimonio), ed i comitati (costituiti da più promotori, per la raccolta mediante pubbliche sottoscrizioni dei fondi necessari al raggiungimento dell’obiettivo comune prefissato).

Tali rifermenti normativi del codice civile sono stati recentemente integrati da una riforma organica del cd. Terzo settore: il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in attuazione della legge delega 6 giugno 2016, n. 106, ha infatti riordinato la disciplina in commento. Con l’abrogazione di talune norme precedenti, sotto l’egida di “Enti del Terzo settore (Ets)” sono state raggruppate: le organizzazioni di volontariato (Odv); le associazioni di promozione sociale (Aps); le imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali); gli enti filantropici; le reti associative; le società di mutuo soccorso; gli altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società). Detta organica disciplina, oltre al descritto ambito soggettivo di operatività, ha ridefinito anche le “attività di interesse generale” che “in via esclusiva o principale” saranno esercitate dagli ETS, e previsto la costituzione di un “Registro unico nazionale del Terzo settore” e dell’organo consultivo denominato “Consiglio nazionale del Terzo settore” (entrambi presso il ministero delle Politiche sociali). Come in passato, infine, anche con l’iscrizione al nuovo registro, gli ETS saranno tenuti al rispetto di vari obblighi previsti dalla legge, ma potranno accedere alle esenzioni ed ai vantaggi economici previsti dalla medesima riforma.