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DIRITTO PUBBLICO

Il nostro ordinamento declina il tema della soggettività giuridica in una pluralità di ipotesi: centro di imputazione di interessi è, in primis, la persona, ma anche la “formazione sociale”. La rilevanza attribuita agli enti trova evidente conferma anche in più norme della Costituzione italiana (ad. es., artt. 2 e 18). Ovviamente, in base all’interesse perseguito, muta tanto la struttura quanto la disciplina di riferimento. Così, gli enti privati (associazioni, fondazioni, comitati, ETS in generale) soggiacciano ad una disciplina giuridica analoga a quella dei singoli individui, ed agiscono, pertanto, quali soggetti privati nel raggiungimento di uno scopo lucrativo od ideale. L’ente pubblico, invece, è caratterizzato in linea di principio da altro scopo, la finalità pubblica, per il raggiungimento della quale, è titolare (in diverse misure) di poteri di carattere autoritativo, e dalla conseguente sottoposizione al controllo pubblico dell’attività dell’ente medesimo. All’interno di quest’ultima tipologia rientrano gli Enti pubblici territoriali (citati dalla Costituzione: lo Stato, le regioni, le province e i comuni) nonché gli enti pubblici con diverse strutture e particolari finalità.

Una pluralità di fonti normative concorre a disciplinare il particolare regime giuridico degli Enti Pubblici: tanto per i profili di rilevanza interni all’ente (come la costituzione e la gestione) quanto nei rapporti di questo con i terzi (presenza o meno di poteri autoritativi).

Così, in pratica, ogni aspetto saliente della vita della Pubblica Amministrazione ha una norma dedicata.

Si pensi alla costituzione del rapporto di lavoro alle sue dipendenzefatte salve ipotesi residuali, sebbene ad oggi la regolamentazione del pubblico impiego è stata ricondotta alle categorie di diritto privato, permangono talune differenze rispetto al rapporto di lavoro nel settore privato (ad es., disciplina delle mansioni, della mobilità, delle assenze per malattia), ma soprattutto già la selezione concorsuale ai fini dell’assunzione è una fase peculiare e distintiva proprio del rapporto di pubblico impiego.

Anche la disciplina dei contratti pubblici, recentemente oggetto di significativo intervento legislativo, (d. lgs. n. 50 del 18/04/2016, cd. nuovo codice dei contratti pubblici), rappresenta la peculiarità dell’agire amministrativo sotto il profilo dell’autonomia negoziale, orientata all’attuazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione della P.A.

Questa stessa finalità, inoltre, è alla base di quelle disposizioni ed istituti che hanno modificato in maniera epocale il rapporto tra amministratori ed amministrati. Si pensi, da un lato, alla disciplina dell’informazione nei confronti della P.A.: all’introduzione (l. 7 agosto 1990, n. 241) dell’accesso ai documenti amministrativiex art. 22; come pure ad altri due rilevanti strumenti quali l’accesso del pubblico all’informazione ambientale, disciplinato dal d. lgs. n. 19 agosto 2005, n. e l’accesso civico, introdotto dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

D’altro canto, anche il rapporto contribuente e l’Amministrazione Finanziaria (A.F.), è stato fortemente orientato dal Legislatore, per garantire la trasparenza, la certezza del diritto e l’informazione, da tutti e due i lati del rapporto medesimo. Già l’emanazione della legge del 27/07/2000 n° 212 è stata pietra miliare per il corretto svolgimento dell’obbligazione tributaria. Lo Statuto dei diritti del contribuente, infatti, per il raggiungimento di tali obiettivi, è intervenuto ridefinendo poteri e doveri dell’azione impositiva da parte dell’A.F., sia dal punto di vista formale che contenutistico, anche nel rispetto di principi di economicità e trasparenza dell’attività della P.A.