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DIRITTO DI FAMIGLIA

Il diritto di famiglia è il banco di prova per la tutela dei diritti fondamentali della persona.

Primo riferimento normativo sul tema è proprio la Costituzione, agli artt.2 e 29: tanto la famiglia coniugale, fondata sul matrimonio, quanto le formazioni sociali nelle quali il singolo svolge la propria personalità sono ambienti relazionali protetti dall’ordinamento, sotto una pluralità di aspetti.

In poco più di un decennio, il Legislatore italiano ha cercato risposta e tutela per tutte le nuove esigenze legate alla nascita, allo sviluppo e al momento dello scioglimento della famiglia: a partire dalla disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, della procreazione medicalmente assistita; all’introduzione del cosiddetto “divorzio breve” (L. n. 55/2015) e, non da ultimo (d. lgs. n.154/2013), con la riforma della filiazione (che statuisce l’unicità dello stato di figlio).

L’impianto normativo del codice civile del 1942, già innovato in materia di rapporti familiari dai principi della Costituzione Italiana e dalla riforma del 1975, è oggi rivisitato anche nel tentativo di dare attuazione agli obblighi previsti in ambito internazionale a tutela della vita familiare (artt. 7 e 8, Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo).

Oggi l’originario sistema di tutela delle relazioni nella famiglia si arricchisce, quindi, di tutti i nuovi diritti riconosciuti alla persona e alle formazioni sociali anche di matrice extra-nazionale. Di recente introduzione, ad esempio, la disciplina delle unioni civili (L. n. 76/2016), relativa a tutte le diverse forme di convivenza di coppia: in presenza di determinate condizioni, a dette relazioni l’ordinamento ha così attribuito particolari prerogative e tutele, con uno status giuridico analogo per molti aspetti a quello del vincolo matrimoniale.